Art. 5.

      1. L'articolo 596-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 596-bis. - (Diffamazione con il mezzo della stampa, con il mezzo radiotelevisivo, per via telematica o con altro mezzo di diffusione). - Chiunque con il mezzo della stampa, della radio o della televisione, per via telematica o con qualsiasi

 

Pag. 5

altro mezzo di diffusione offende l'altrui reputazione è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a 2.066 euro.
      Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, della radio o della televisione, per via telematica o con altro mezzo di diffusione, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano le pene della reclusione fino a quattro anni e della multa non inferiore a 2.066 euro.
      L'autore dell'offesa non è punibile:

          1) se il direttore del giornale o del periodico, ovvero il concessionario o il delegato al controllo della trasmissione o il responsabile del prodotto editoriale telematico, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62, o comunque della diffusione, entro due giorni dal ricevimento e, per i periodici, nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica o diffonde integralmente, con la stessa evidenza tipografica o di diffusione, ovvero con analogo mezzo di diffusione e nella stessa fascia oraria, in caso di trasmissione radiofonica o televisiva, senza commenti, le dichiarazioni e le rettifiche dei soggetti ai quali sono stati attribuiti fatti falsi e diffamatori, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale e purché i fatti rettificati risultino falsi;

          2) se la persona offesa dal reato e l'offensore deferiscono al giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 596;

          3) se, citando la fonte, ha riportato la notizia ripresa direttamente o acquisita da almeno due agenzie di stampa a diffusione nazionale, regolarmente registrate, o da almeno due fonti qualificate e autonome fra loro;

          4) quando abbia richiesto al direttore, al concessionario o al delegato al controllo della trasmissione, o al responsabile della diffusione, la pubblicazione della rettifica o della smentita dell'interessato e questi l'abbia ingiustificatamente rifiutata.

 

Pag. 6

      Nel caso di pubblicazione spontanea o di diffusione spontanea di rettifica o di smentita, con la stessa evidenza tipografica o di diffusione ovvero con analogo mezzo di diffusione e nella stessa fascia oraria, in caso di trasmissione radiotelevisiva, la persona offesa può proporre querela. In tale caso, può chiedere il risarcimento del danno soltanto qualora dimostri, in relazione alla gravità dell'illecito, che l'adempimento non costituisce riparazione sufficiente.
      Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
      Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 596 e al terzo comma dell'articolo 597».